Sentenza 218/1995 (ECLI:IT:COST:1995:218)
Massima numero 21495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21493  21494  21496  21497


Titolo
SENT. 218/95 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MOBILITA' - INCOMPATIBILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI A CARICO DELL'A.G.O. (TRA I QUALI E' RICOMPRESO L'ASSEGNO DI INVALIDITA') - LAMENTATA UNIFORMITA' DEL REGIME DI INCOMPATIBILITA' PREVISTO PER TALE ASSEGNO, RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI CON L'INDENNITA' DI MOBILITA' CONCORRA LA PENSIONE DI INVALIDITA' - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina di cui all'art. 6, settimo comma, d.l.20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, che stabilisce l'incompatibilita' dell'assegno di mobilita' con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'A.G.O., cosi' accomunando sotto lo stesso regime, l'assegno di invalidita' alla pensione di invalidita', non e' lesiva del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale per aver unificato le due situazioni della titolarita' dell'assegno di invalidita' e della pensione di invalidita'. E' vero, infatti, che tali due prestazioni sono normativamente distinte tra loro, ma esse sono pur sempre riconducibili ad una matrice comune, rappresentata dal verificarsi dell'invalidita' del lavoratore. Del resto, rientra nella discrezionalita' del legislatore, nel prevedere un regime di divieto di cumulo, catalogare le plurime prestazioni in esso ricadenti ed e' quindi ben possibile che la medesima 'ratio' del divieto di cumulo sussista per una pluralita' di prestazioni e unifichi le stesse in una medesima categoria, connotata dal fatto che il lavoratore assicurato abbia gia' beneficiato di una prestazione assicurativa e, conseguentemente, sia, in astratto, meno vulnerabile di fronte al secondo, possibile, evento pregiudizievole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, d.l.20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte