Sentenza 36/2025 (ECLI:IT:COST:2025:36)
Massima numero 46709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  30/01/2025;  Decisione del  30/01/2025
Deposito del 27/03/2025; Pubblicazione in G. U. 02/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46708  46710  46711


Titolo
Legge - Leggi retroattive - In particolare: in materia processuale - Ampia discrezionalità del legislatore - Condizioni - Ragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Necessità di tutelare il principio dell'affidamento (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della novella del processo tributario che in via transitoria applica la disciplina delle nuove prove in appello ai giudizi già instaurati a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della novella, anziché a quelli il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore della novella). (Classif. 141006).

Testo

Ampia è la discrezionalità del legislatore nell’operare le scelte più opportune per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo. Il regime transitorio è, infatti, volto ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un’altra secondo tempi e scale di priorità che rientrano nel senso politico della discrezionalità legislativa, sì che ben può essere mantenuta in vita solo una parte ovvero la totalità delle norme abrogate in riferimento a situazioni pendenti, e variamente stabilita la sorte dei processi in corso. In relazione alle disposizioni intertemporali, peraltro vige il principio generale il quale esige che il passaggio da un previgente ad un nuovo regime processuale non sia regolato da norme manifestamente irragionevoli e lesive dell’affidamento nella tutela delle posizioni legittimamente acquisite. (Precedenti: S. 70/2024 - mass. 46106; S. 4/2024 - mass. 45974; S. 210/2021 - mass. 44268; S. 309/2008 - mass. 32778).

Il principio della tutela dell’affidamento è una ricaduta e declinazione “soggettiva” della certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto; esso è connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale. Tale principio non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche in relazione a diritti soggettivi perfetti. Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. (Precedenti: S. 216/2023 - mass. 45905; S. 145/2022 - mass. 44840).

Con riferimento particolare ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l’oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, e comunque a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini; tuttavia, la pur legittima esigenza di dare immediata attuazione alla disciplina che il legislatore ha ritenuto più adeguata e opportuna, così sostituendola a quella contestualmente abrogata, non può prevalere su situazioni giuridiche già maturate nel previgente assetto normativo. (Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44799; S. 234/2020 - mass. 43234; S. 241/2019 - mass. 41717).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb, dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. La disposizione censurata dalla CGT Lombardia determina sia una violazione del principio del giusto processo, sotto il profilo della prevedibilità delle regole processuali dell’intero percorso di tutela, sia un pregiudizio recato alla scelta difensiva delle parti dei processi già instaurati in primo grado al momento dell’entrata in vigore della novella processuale. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 ha disposto l’immediata applicazione del nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, e segnatamente delle disposizioni «di cui all’articolo 1, comma 1, letter[a] […] bb)» del d.lgs. n. 220 del 2023, che hanno riscritto in senso più restrittivo la disciplina dei nova istruttori in appello dettata dal previgente art. 58, ai processi di primo e secondo grado e di cassazione incardinati a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore (prevista per il 4 gennaio 2024) del medesimo d.lgs. n. 220 del 2023. Così disponendo, la disciplina transitoria oblitera la circostanza che in tali processi, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà, loro precedentemente riconosciuta, di depositare documenti anche nell’eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. In questo modo, lo ius superveniens, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso. Per i processi nei quali, al momento dell’entrata in vigore della novella, siano già decorsi i termini per le produzioni documentali in primo grado, l’immediata efficacia del mutamento normativo determina conseguenze non dissimili da quelle della retroattività impropria, in quanto, frustrando l’aspettativa delle parti che hanno confidato nella possibilità di esercitare il loro diritto alla prova anche in appello, lede il legittimo affidamento).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte