Sentenza 218/1995 (ECLI:IT:COST:1995:218)
Massima numero 21496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21493  21494  21495  21497


Titolo
SENT. 218/95 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MOBILITA' - INCOMPATIBILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI A CARICO DELL'A.G.O. (TRA I QUALI E' RICOMPRESO L'ASSEGNO DI INVALIDITA') - FACOLTA' DI OPZIONE TRA IL TRATTAMENTO DI INVALIDITA' (PENSIONE O ASSEGNO) E L'INDENNITA' DI MOBILITA', IN CASO DI INFERIORITA' DEL PRIMO RISPETTO ALLA SECONDA - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
In base al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, cui il legislatore deve osservanza nello stabilire eventuali rapporti di non cumulabilita' tra prestazioni previdenziali e assistenziali, non puo' pretermettersi che, in generale, chi subisce piu' eventi pregiudizievoli, si trovi esposto ad una situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non puo' avere, rispetto al secondo, un trattamento deteriore, pur dovendo farsi a tal fine una ponderazione globale e complessiva dei plurimi trattamenti astrattamente spettanti, in ragione dei plurimi eventi verificatisi. In particolare, quando i plurimi eventi sono quelli del collocamento in mobilita' e dell'invalidita' e i trattamenti astrattamente concorrenti sono quelli dell'indennita' di mobilita' e dell'assegno (o pensione) di invalidita', il rigido regime della non cumulabilita' di tali trattamenti, non temperato dalla facolta' di opzione, disposto dall'art. 6, settimo comma, d.l. n. 148 del 1993 (conv. in l. n. 236 del 1993), e' incongruente e ingiustificato poiche', trovandosi il lavoratore parzialmente invalido, collocato in mobilita', in situazione di maggior bisogno del lavoratore valido, anch'esso collocato in mobilita', ed essendo l'importo dell'indennita' di mobilita' maggiore sia della pensione che dell'assegno di invalidita', il lavoratore invalido si trova a percepire una prestazione quantitativamente inferiore a quella del lavoratore valido. Avendo, tuttavia il legislatore posto rimedio a tale palese incongruenza con d.l. n. 299 del 1994 (conv. in l. n. 451 del 1994), occorre emendare l'evidenziato 'vulnus' per il periodo precedente, consentendo l'esercizio dell'opzione ora per allora , per cui il predetto art. 6, settimo comma, e l'art. 1, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita', possano optare tra tali trattamenti e quello di mobilita', nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, quinto comma e 12, secondo comma, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 9 luglio 1994, n. 451. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte