Sentenza 219/1995 (ECLI:IT:COST:1995:219)
Massima numero 21502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21503  21504


Titolo
SENT. 219/95 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - OPERATIVITA', ANCHE AL FINE DI RIMUOVERE L'INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO DI UNA DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE - FATTISPECIE.

Testo
Come gia' chiarito dalla Corte, l'operativita' del principio di eguaglianza non e' unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina piu' favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma puo' dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina di maggior favore rispetto a quella indicata a comparazione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, sesto comma, e 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. n. 62/1994 e O. 401/1994. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte