Sentenza 219/1995 (ECLI:IT:COST:1995:219)
Massima numero 21503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21502  21504


Titolo
SENT. 219/95 B. GRATUITO PATROCINIO - GRATUITO PATROCINIO PER I CITTADINI ITALIANI NON ABBIENTI - PRESUPPOSTI REDDITUALI STABILITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - ESTENSIONE ANCHE ALLO STRANIERO - LAMENTATO, INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE DELLO STRANIERO NELL'IPOTESI CHE QUESTI RISIEDA IN UN PAESE OVE VIGA UN PIU' BASSO TENORE DI VITA RISPETTO ALL'ITALIA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo principi gia' enunciati dalla Corte, anche lo straniero fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali e, in particolare, in ordine al diritto di difesa, nel quale e' compresa anche la difesa dei non abbienti. Risulta conforme a tale imperativo costituzionale la disciplina che regola la concessione del detto beneficio allo straniero e che, a norma dell'art. 1, sesto comma, l. n. 217 del 1990, estende ad esso il trattamento riservato al cittadino italiano. Rientra infatti nella discrezionalita' del legislatore individuare in termini analoghi, per il cittadino e per lo straniero, la situazione reddituale che definisce la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio stesso, costituendo la diversita' del potere d'acquisto della moneta nei vari paesi, differenza fattuale, occasionale e variabile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, sesto comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. nn. 10/1993 e 194/1992. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte