Sentenza 219/1995 (ECLI:IT:COST:1995:219)
Massima numero 21504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 219/95 C. GRATUITO PATROCINIO - GRATUITO PATROCINIO PER I CITTADINI ITALIANI NON ABBIENTI - PRESUPPOSTI REDDITUALI STABILITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - ESTENSIONE ANCHE ALLO STRANIERO - CONTROLLO DELLA LORO EFFETTIVA SUSSISTENZA - ONERE, PER LO STRANIERO, DI PRESENTAZIONE DELLA SOLA AUTOCERTIFICAZIONE, CHE L'AUTORITA' CONSOLARE ATTESTI COME 'NON MENDACE' 'PER QUANTO A CONOSCENZA' DELL'AUTORITA' STESSA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, IN RELAZIONE ALLA RIGOROSA PROCEDURA PREVISTA, INVECE, PRE IL CITTADINO ITALIANO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - CONSEGUENZE, SOTTO IL PROFILO DELLE MODALITA' APPLICATIVE DELLA NORMA MODIFICATA - ASSORBIMENTO DELLA RESTANTE CENSURA PROSPETTATA.
SENT. 219/95 C. GRATUITO PATROCINIO - GRATUITO PATROCINIO PER I CITTADINI ITALIANI NON ABBIENTI - PRESUPPOSTI REDDITUALI STABILITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - ESTENSIONE ANCHE ALLO STRANIERO - CONTROLLO DELLA LORO EFFETTIVA SUSSISTENZA - ONERE, PER LO STRANIERO, DI PRESENTAZIONE DELLA SOLA AUTOCERTIFICAZIONE, CHE L'AUTORITA' CONSOLARE ATTESTI COME 'NON MENDACE' 'PER QUANTO A CONOSCENZA' DELL'AUTORITA' STESSA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, IN RELAZIONE ALLA RIGOROSA PROCEDURA PREVISTA, INVECE, PRE IL CITTADINO ITALIANO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - CONSEGUENZE, SOTTO IL PROFILO DELLE MODALITA' APPLICATIVE DELLA NORMA MODIFICATA - ASSORBIMENTO DELLA RESTANTE CENSURA PROSPETTATA.
Testo
In tema di gratuito patrocinio per i non abbienti, lede il principio di ragionevolezza che in ordine alla documentazione del presupposto reddituale per l'accesso a tale beneficio, sia prevista per il cittadino una rigorosa procedura, mentre per lo straniero sia disposto, ex art. 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217, solo l'onere di produrre una autocertificazione che l'autorita' consolare attesti come 'non mendace', 'per quanto a conoscenza' dell'autorita' medesima: il legislatore, infatti, non puo' rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualita', meramente ipotetica e causale, che alla citata autorita' risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto. L'art. 5, terzo comma, l. n. 217 del 1990, e' pertanto costituzionalmente illegittimo (con assorbimento della ulteriore censura proposta in relazione all'art. 101, secondo comma, Cost.) limitatamente alle parole 'per quanto a conoscenza della predetta autorita'', con la conseguenza che l'autorita' consolare non potra' piu' limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui gia' dispone, ma avra' ora l'onere di verificare nel merito il contenuto di tale atto. In particolare, dovendo essere quest'ultimo in se' non mendace, il giudice sara' libero di valutare, ai fini dell'applicabilita' del beneficio in questione, l'idoneita' degli accertamenti eseguiti e la congruita' delle relative risultanze rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione stessa. red.: A.M. Marini
In tema di gratuito patrocinio per i non abbienti, lede il principio di ragionevolezza che in ordine alla documentazione del presupposto reddituale per l'accesso a tale beneficio, sia prevista per il cittadino una rigorosa procedura, mentre per lo straniero sia disposto, ex art. 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217, solo l'onere di produrre una autocertificazione che l'autorita' consolare attesti come 'non mendace', 'per quanto a conoscenza' dell'autorita' medesima: il legislatore, infatti, non puo' rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualita', meramente ipotetica e causale, che alla citata autorita' risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto. L'art. 5, terzo comma, l. n. 217 del 1990, e' pertanto costituzionalmente illegittimo (con assorbimento della ulteriore censura proposta in relazione all'art. 101, secondo comma, Cost.) limitatamente alle parole 'per quanto a conoscenza della predetta autorita'', con la conseguenza che l'autorita' consolare non potra' piu' limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui gia' dispone, ma avra' ora l'onere di verificare nel merito il contenuto di tale atto. In particolare, dovendo essere quest'ultimo in se' non mendace, il giudice sara' libero di valutare, ai fini dell'applicabilita' del beneficio in questione, l'idoneita' degli accertamenti eseguiti e la congruita' delle relative risultanze rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione stessa. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte