Sentenza 220/1995 (ECLI:IT:COST:1995:220)
Massima numero 21991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21992  21993  21994  21995


Titolo
SENT. 220/95 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PRINCIPI GENERALI - REGOLE DELLA PROPORZIONE DELLA SANZIONE AL FATTO, E DEL CONTRADDITTORIO - PRESUPPOSTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTENUTO - FONDAMENTO COSTITUZIONALE.

Testo
In generale l'esercizio di un potere disciplinare, nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto privato o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo o professionale, implicando un rapporto di supremazia per cui un soggetto (normalmente, ma non necessariamente, il datore di lavoro) puo', con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il prestatore di lavoro) in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest'ultimo, deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del contraddittorio. Dei quali il primo - che rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.), coniugato alla tutela del lavoro e della dignita' del lavoratore (artt. 4 e 35 Cost.) - implica che il potere deve estrinsecarsi in modo coerente al fatto addebitato, per commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare, con esclusione di automatismi sanzionatori che pretermettano l'indefettibile valutazione dell'addebito, mentre la regola del contraddittorio, riferibile anch'essa ai medesimi valori costituzionali che supportano il principio di proporzione, implica, a sua volta, il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione e la facolta' di quest'ultimo di addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa, previo espletamento di un procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia rispettoso della regola 'audiatur altera pars'. - Riguardo al principio di proporzione nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, v. S. nn. 197/1993, 16/1991, 158/1990, 40/1990 e 971/1988. Riguardo alla regola del contraddittorio, v. inoltre, in particolare S. nn. 126/1995, 427/1989 e 204/1982. red. : S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte