Sentenza 220/1995 (ECLI:IT:COST:1995:220)
Massima numero 21992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21991  21993  21994  21995


Titolo
SENT. 220/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' IN SEGUITO A 'IUS SUPERVENIENS' - PRESUPPOSTI - INSUSSISTENZA, OVE LA CORTE RITENGA LA NUOVA ADOTTATA DISCIPLINA DELLA MATERIA, OGGETTO DELLA NORMA IMPUGNATA, SICURAMENTE INAPPLICABILE, 'RATIONE TEMPORIS', E PERCIO' IRRILEVANTE, NEL GIUDIZIO 'A QUO' - FATTISPECIE.

Testo
Nell'ipotesi in cui il giudizio nel corso del quale e' stata sollevata una questione di legittimita' costituzionale abbia ad oggetto un provvedimento amministrativo, al quale, essendo stato emanato prima dell'entrata in vigore della legge con la quale alla materia oggetto della norma impugnata venga data una nuova disciplina, questa appaia sicuramente inapplicabile, essendo evidentemente non necessario da parte del giudice rimettente un riesame della rilevanza, non ricorrono le condizioni per cui la Corte debba ordinare la restituzione degli atti. (Nella specie, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione, nella parte in cui prevede, nel caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 152 del relativo regolamento di esecuzione, la immediata cancellazione del condannato dal registro dei lavoratori portuali, la Corte, considerato che il decreto ministeriale, del 17 febbraio 1994, impugnato nel processo di provenienza, con il quale il ricorrente e' stato cancellato dal registro della Compagnia unica dei lavoratori portuali, e' anteriore alla entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della normativa in materia portuale, ha escluso che questa, essendo inapplicabile nella fattispecie, rilevi come 'ius superveniens'). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte