Sentenza 220/1995 (ECLI:IT:COST:1995:220)
Massima numero 21993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 220/95 C. LAVORO (RAPPORTO DI ) - LAVORATORI PORTUALI - CANCELLAZIONE, IN CASO DI CONDANNA PER DETERMINATI REATI, DAL REGISTRO PREVISTO DALL'ART. 150 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - CARATTERE DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSEGUENTE NECESSARIA APPLICAZIONE, NEL RELATIVO PROCEDIMENTO, DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE DELLA SANZIONE AL FATTO E DELLA REGOLA DEL CONTRADDITTORIO.
SENT. 220/95 C. LAVORO (RAPPORTO DI ) - LAVORATORI PORTUALI - CANCELLAZIONE, IN CASO DI CONDANNA PER DETERMINATI REATI, DAL REGISTRO PREVISTO DALL'ART. 150 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - CARATTERE DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSEGUENTE NECESSARIA APPLICAZIONE, NEL RELATIVO PROCEDIMENTO, DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE DELLA SANZIONE AL FATTO E DELLA REGOLA DEL CONTRADDITTORIO.
Testo
La cancellazione dal registro dei lavoratori portuali sancita dall'art. 1258, primo comma, nel caso di condanna, passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione, essendo espressamente qualificata "pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza in quanto incidente negativamente sullo 'status' del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o colpevole di quest' ultimo, costituisce senza dubbio esercizio di un potere disciplinare. Pertanto, non potendo indurre a diverso avviso ne' il fatto che il potere disciplinare e' esercitato non gia' direttamente dal datore di lavoro ma dall'autorita' vigilante, ne' il carattere di specialita' e la natura privatistica del lavoro portuale, sussistono nella fattispecie i presupposti perche' operino sia il principio di proporzione della sanzione al fatto, che la regola del contraddittorio. - V. la precedente massima A, ed ancora S. nn. 16/1991 e 158/1990. red.: S.P.
La cancellazione dal registro dei lavoratori portuali sancita dall'art. 1258, primo comma, nel caso di condanna, passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione, essendo espressamente qualificata "pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza in quanto incidente negativamente sullo 'status' del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o colpevole di quest' ultimo, costituisce senza dubbio esercizio di un potere disciplinare. Pertanto, non potendo indurre a diverso avviso ne' il fatto che il potere disciplinare e' esercitato non gia' direttamente dal datore di lavoro ma dall'autorita' vigilante, ne' il carattere di specialita' e la natura privatistica del lavoro portuale, sussistono nella fattispecie i presupposti perche' operino sia il principio di proporzione della sanzione al fatto, che la regola del contraddittorio. - V. la precedente massima A, ed ancora S. nn. 16/1991 e 158/1990. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte