Sentenza 220/1995 (ECLI:IT:COST:1995:220)
Massima numero 21993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21991  21992  21994  21995


Titolo
SENT. 220/95 C. LAVORO (RAPPORTO DI ) - LAVORATORI PORTUALI - CANCELLAZIONE, IN CASO DI CONDANNA PER DETERMINATI REATI, DAL REGISTRO PREVISTO DALL'ART. 150 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - CARATTERE DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSEGUENTE NECESSARIA APPLICAZIONE, NEL RELATIVO PROCEDIMENTO, DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE DELLA SANZIONE AL FATTO E DELLA REGOLA DEL CONTRADDITTORIO.

Testo
La cancellazione dal registro dei lavoratori portuali sancita dall'art. 1258, primo comma, nel caso di condanna, passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione, essendo espressamente qualificata "pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza in quanto incidente negativamente sullo 'status' del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o colpevole di quest' ultimo, costituisce senza dubbio esercizio di un potere disciplinare. Pertanto, non potendo indurre a diverso avviso ne' il fatto che il potere disciplinare e' esercitato non gia' direttamente dal datore di lavoro ma dall'autorita' vigilante, ne' il carattere di specialita' e la natura privatistica del lavoro portuale, sussistono nella fattispecie i presupposti perche' operino sia il principio di proporzione della sanzione al fatto, che la regola del contraddittorio. - V. la precedente massima A, ed ancora S. nn. 16/1991 e 158/1990. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte