Sentenza 220/1995 (ECLI:IT:COST:1995:220)
Massima numero 21995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 220/95 E. LAVORO (RAPPORTO DI ) - LAVORATORI PORTUALI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - CANCELLAZIONE, IN CASO DI CONDANNA PER DETERMINATI REATI, DAL REGISTRO PREVISTO DALL'ART. 150 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - LAMENTATA AUTOMATICITA' DELL'IRROGAZIONE DI TALE SANZIONE IN DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO, COSTITUZIONALMENTE FONDATO, DELLA PROPORZIONE AL FATTO - QUESTIONE FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA REGOLAMENTARE PRIVA DI FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 220/95 E. LAVORO (RAPPORTO DI ) - LAVORATORI PORTUALI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - CANCELLAZIONE, IN CASO DI CONDANNA PER DETERMINATI REATI, DAL REGISTRO PREVISTO DALL'ART. 150 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - LAMENTATA AUTOMATICITA' DELL'IRROGAZIONE DI TALE SANZIONE IN DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO, COSTITUZIONALMENTE FONDATO, DELLA PROPORZIONE AL FATTO - QUESTIONE FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA REGOLAMENTARE PRIVA DI FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, contenente il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, non e' atto con valore di legge. Pertanto l'art. 152, n. 4, di tale regolamento - impugnato nella parte in cui prevede, nel caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati ivi previsti, la cancellazione del condannato dal registro dei lavoratori portuali di cui al precedente art. 150 - non puo' essere oggetto di sindacato incidentale da parte della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, e 35 Cost., dell'art. 152, numero 4, del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328). - Sul principio applicato cfr., 'ex plurimus', S. n. 484/1993. red.: S.P.
Il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, contenente il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, non e' atto con valore di legge. Pertanto l'art. 152, n. 4, di tale regolamento - impugnato nella parte in cui prevede, nel caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati ivi previsti, la cancellazione del condannato dal registro dei lavoratori portuali di cui al precedente art. 150 - non puo' essere oggetto di sindacato incidentale da parte della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, e 35 Cost., dell'art. 152, numero 4, del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328). - Sul principio applicato cfr., 'ex plurimus', S. n. 484/1993. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte