Ordinanza 225/1995 (ECLI:IT:COST:1995:225)
Massima numero 21501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
01/06/1995; Decisione del
01/06/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 225/95. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI SULLE SOMME VERSATE O ACCANTONATE DAI DATORI DI LAVORO A FAVORE DI GESTIONI EROGANTI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTEGRATIVE, IN ADEMPIMENTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VERSAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 166 DEL 1991, DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 12 DELLA L. N. 153 DEL 1969 - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DI QUANTO VERSATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RAGIONE DI UN DATO PURAMENTE TEMPORALE - PROMOZIONE DA PARTE DELLA CORTE COME GIUDICE 'A QUO' DI GIUDIZIO INCIDENTALE SULLA NORMA, RISPETTO ALLA QUALE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA DAL GIUDICE COMUNE COSTITUISCE ECCEZIONE, CHE DISPONE L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI.
ORD. 225/95. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI SULLE SOMME VERSATE O ACCANTONATE DAI DATORI DI LAVORO A FAVORE DI GESTIONI EROGANTI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTEGRATIVE, IN ADEMPIMENTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VERSAMENTI EFFETTUATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 166 DEL 1991, DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 12 DELLA L. N. 153 DEL 1969 - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DI QUANTO VERSATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RAGIONE DI UN DATO PURAMENTE TEMPORALE - PROMOZIONE DA PARTE DELLA CORTE COME GIUDICE 'A QUO' DI GIUDIZIO INCIDENTALE SULLA NORMA, RISPETTO ALLA QUALE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA DAL GIUDICE COMUNE COSTITUISCE ECCEZIONE, CHE DISPONE L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI.
Testo
Va sollevata dalla Corte costituzionale davanti a se' la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 Cost., dell'art. 9 bis, primo comma, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui in sede di interpretazione autentica dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente. Da siffatto esonero, di portata retroattiva, non sono infatti investiti, secondo lo stesso art. 9 bis, primo comma, ultima parte, coloro i quali i contributi abbiano versato in data anteriore all'entrata in vigore della stessa legge, essendo loro negato il diritto alla ripetizione. Nel corso del giudizio incidentale avente ad oggetto la disposizione, che cosi' limita la retroattivita', occorre pregiudizialmente valutare la legittimita' costituzionale della norma che, prevedendo la ricordata retroattivita', si pone come la previsione rispetto alla quale la norma impugnata dal giudice comune costituisce l'eccezione. Infatti, l'art. 9 bis, primo comma, del d.l. n. 103 del 1991, gia' configura esso stesso un'eccezione rispetto alla nozione generale di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969 come precedentemente interpretato dalla Corte nella sent. n. 427 del 1990 in relazione ai contributi versati dalle imprese ai detti fondi di previdenza integrativa. - V. S. n. 427/1990 citata nel testo. red.: A. Greco
Va sollevata dalla Corte costituzionale davanti a se' la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 Cost., dell'art. 9 bis, primo comma, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui in sede di interpretazione autentica dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente. Da siffatto esonero, di portata retroattiva, non sono infatti investiti, secondo lo stesso art. 9 bis, primo comma, ultima parte, coloro i quali i contributi abbiano versato in data anteriore all'entrata in vigore della stessa legge, essendo loro negato il diritto alla ripetizione. Nel corso del giudizio incidentale avente ad oggetto la disposizione, che cosi' limita la retroattivita', occorre pregiudizialmente valutare la legittimita' costituzionale della norma che, prevedendo la ricordata retroattivita', si pone come la previsione rispetto alla quale la norma impugnata dal giudice comune costituisce l'eccezione. Infatti, l'art. 9 bis, primo comma, del d.l. n. 103 del 1991, gia' configura esso stesso un'eccezione rispetto alla nozione generale di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969 come precedentemente interpretato dalla Corte nella sent. n. 427 del 1990 in relazione ai contributi versati dalle imprese ai detti fondi di previdenza integrativa. - V. S. n. 427/1990 citata nel testo. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte