Ordinanza 226/1995 (ECLI:IT:COST:1995:226)
Massima numero 21510
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
02/06/1995; Decisione del
02/06/1995
Deposito del 02/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
21509
Titolo
ORD. 226/95 B. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE (C.D. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE - REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFFUSIONE SU STAMPA E RADIOTELEVISIONE IN RELAZIONE A REFERENDUM INDETTI PER L'11 GIUGNO 1995 - ATTI DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DI ALCUNI 'REFERENDUM' NEI CONFRONTI DEL SUDDETTO GARANTE - FASE DI DELIBAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI CONSIDERARE IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA "POTERE DELLO STATO" - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO 'IN PARTE QUA'.
ORD. 226/95 B. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE (C.D. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE - REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFFUSIONE SU STAMPA E RADIOTELEVISIONE IN RELAZIONE A REFERENDUM INDETTI PER L'11 GIUGNO 1995 - ATTI DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DI ALCUNI 'REFERENDUM' NEI CONFRONTI DEL SUDDETTO GARANTE - FASE DI DELIBAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI CONSIDERARE IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA "POTERE DELLO STATO" - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO 'IN PARTE QUA'.
Testo
Le attribuzioni del garante per la radiodiffusione e l'editoria, disciplinate dalla legge ordinaria (v. art. 6 legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni) non assumono uno specifico rilievo costituzionale ne' sono tali da giustificare - nonostante la particolare posizione di indipendenza riservata all'organo dall'ordinamento - il riferimento all'organo stesso della competenza a dichiarare in via definitiva la volonta' di uno dei poteri dello Stato. Pertanto, non sussistendo i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi (in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali) indetti per l'11 giugno 1995, nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione ai provvedimenti di regolamentazione delle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione, adottati da quest'ultimo il 12 aprile e il 13 e il 22 maggio 1995, va dichiarato inammissibile. red.: S. Pomodoro
Le attribuzioni del garante per la radiodiffusione e l'editoria, disciplinate dalla legge ordinaria (v. art. 6 legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni) non assumono uno specifico rilievo costituzionale ne' sono tali da giustificare - nonostante la particolare posizione di indipendenza riservata all'organo dall'ordinamento - il riferimento all'organo stesso della competenza a dichiarare in via definitiva la volonta' di uno dei poteri dello Stato. Pertanto, non sussistendo i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi (in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali) indetti per l'11 giugno 1995, nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione ai provvedimenti di regolamentazione delle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione, adottati da quest'ultimo il 12 aprile e il 13 e il 22 maggio 1995, va dichiarato inammissibile. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4