Sentenza 227/1995 (ECLI:IT:COST:1995:227)
Massima numero 21511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21512  21513


Titolo
SENT. 227/95 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO - PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE O DINIEGO DEI PERMESSI PREMIO E DEL RECLAMO DAVANTI AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - LEGITTIMAZIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA A SOLLEVARE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' IN TALE MATERIA - SUSSISTENZA.

Testo
Secondo la linea da ultimo tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, deve essere affermata la natura non amministrativa ma giurisdizionale dei procedimenti di concessione o diniego dei permessi premio e della procedura del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza. Da cio' consegue la legittimazione di detto tribunale, ex art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. - Sulla natura amministrativa del procedimento in materia di permessi premio, v. O. nn. 436/1989 e 1163/1988. Per la nuova linea giurisprudenziale richiamata nella massima, v. S. n. 53/1993 e 349/1993. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 1