Sentenza 227/1995 (ECLI:IT:COST:1995:227)
Massima numero 21512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
02/06/1995; Decisione del
02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Titolo
SENT. 227/95 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - FINALITA' DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - DIVERSITA' TRA CONDANNATO MILITARE E CONDANNATO COMUNE - PERMESSI PREMIO - IRRILEVANZA DI TALE DIVERSITA' - COMPATIBILITA' CON LA FINALITA' DELLA RIEDUCAZIONE MILITARE - SUSSISTENZA.
SENT. 227/95 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - FINALITA' DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - DIVERSITA' TRA CONDANNATO MILITARE E CONDANNATO COMUNE - PERMESSI PREMIO - IRRILEVANZA DI TALE DIVERSITA' - COMPATIBILITA' CON LA FINALITA' DELLA RIEDUCAZIONE MILITARE - SUSSISTENZA.
Testo
Pur se i fini della rieducazione per il condannato militare e per quello comune si rivelano distinti, sostanziandosi nel primo caso nel prevalente recupero al servizio militare e, nel secondo, nel reinserimento sociale, una tale divergenza non assume rilievo nella materia dei permessi premio, non derivando la benche' minima antinomia con le finalita' proprie della rieducazione militare dall'applicazione di un istituto che, presupponendo la regolare condotta del condannato e l'assenza di ogni sua pericolosita' sociale, vale a costituire pure per il condannato militare un incentivo alla collaborazione con l'istituzione carceraria, in funzione del premio previsto: potendosi anche qui affermare che il permesso premio e' strumento esso stesso di rieducazione, in quanto consente un iniziale inserimento del condannato nel contesto sociale, in un quadro certo non incompatibile con le esigenze proprie del consorzio militare. - V. massima C. Sulle diverse finalita' della rieducazione del condannato militare rispetto alla rieducazione del condannato comune, v. S. n. 414/1991. red.: G. Conti
Pur se i fini della rieducazione per il condannato militare e per quello comune si rivelano distinti, sostanziandosi nel primo caso nel prevalente recupero al servizio militare e, nel secondo, nel reinserimento sociale, una tale divergenza non assume rilievo nella materia dei permessi premio, non derivando la benche' minima antinomia con le finalita' proprie della rieducazione militare dall'applicazione di un istituto che, presupponendo la regolare condotta del condannato e l'assenza di ogni sua pericolosita' sociale, vale a costituire pure per il condannato militare un incentivo alla collaborazione con l'istituzione carceraria, in funzione del premio previsto: potendosi anche qui affermare che il permesso premio e' strumento esso stesso di rieducazione, in quanto consente un iniziale inserimento del condannato nel contesto sociale, in un quadro certo non incompatibile con le esigenze proprie del consorzio militare. - V. massima C. Sulle diverse finalita' della rieducazione del condannato militare rispetto alla rieducazione del condannato comune, v. S. n. 414/1991. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte