Sentenza 227/1995 (ECLI:IT:COST:1995:227)
Massima numero 21513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21511  21512


Titolo
SENT. 227/95 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO - REQUISITI DI AMMISSIONE PER IL RECLUSO MILITARE - OMESSA PREVISIONE - IRRAZIONALE SOPPRESSIONE DI UNO STRUMENTO RIEDUCATIVO PER IL CONDANNATO MILITARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL RECLUSO ORDINARIO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DELLE FINALITA' DEL PERMESSO PREMIO, DEI PRINCIPI DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Come gia' rilevato dalla Corte costituzionale, il permesso premio di cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, consente al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di liberta', delineando cosi un assetto alla cui base e' una visione della rieducazione entro e fuori delle mura carcerarie comune anche alle misure alternative alla detenzione. Tale istituto costituisce, infatti, incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosita' sociale, quale conseguenza di regolare condotta, ed al contempo strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella societa'. Esso e', dunque, parte integrante del trattamento rieducativo divenendo, altresi' - attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in liberta' - strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa. Il rappresentare i permessi premio come parte integrante del trattamento rieducativo consente, poi, di trarre utili elementi per l'eventuale concessione delle misure alternative alla detenzione e, comunque, per l'ulteriore prosecuzione della pena detentiva. Sulla base di tali premesse deve ritenersi che, sia nel caso in cui venga espiata una pena originariamente militare sia nel caso in cui la pena della reclusione militare venga espiata in sostituzione della reclusione comune, il sottrarre al condannato militare uno strumento cruciale ai fini del trattamento come il permesso premio risulta in contrasto, oltre che con la funzione rieducativa della pena, anche con il principio di eguaglianza. Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare. - V. massima B. Sulle finalita' del permesso premio, v. S. n.188/1990 red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte