Sentenza 228/1995 (ECLI:IT:COST:1995:228)
Massima numero 21514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
02/06/1995; Decisione del
02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 228/95. FALLIMENTO - EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO - ATTI COMPIUTI DAL FALLITO DOPO IL DEPOSITO IN CANCELLERIA, MA PRIMA DELL'AFFISSIONE, DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI, SENZA CHE RILEVI LA BUONA FEDE DEI TERZI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON RIFERIBILITA' ALLE NORME IMPUGNATE DELL'INVOCATO PARAMETRO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 228/95. FALLIMENTO - EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO - ATTI COMPIUTI DAL FALLITO DOPO IL DEPOSITO IN CANCELLERIA, MA PRIMA DELL'AFFISSIONE, DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI, SENZA CHE RILEVI LA BUONA FEDE DEI TERZI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON RIFERIBILITA' ALLE NORME IMPUGNATE DELL'INVOCATO PARAMETRO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le disposizioni degli artt. 44 e 42 della legge fallimentare, secondo le quali, gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in Cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci rispetto ai creditori, anche se posti in essere prima dell'affissione della sentenza ai sensi dell'art. 17 stessa legge, e senza che rilevi l'eventuale buona fede dei terzi, non riguardano i profili processuali dell'esecuzione concorsuale, ma la dimensione temporale degli effetti sostanziali del fallimento. Non se ne puo' dunque contestare la legittimita' costituzionale - come nella specie dal giudice 'a quo' - facendo richiamo all'art. 24 Cost., non venendo nel caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 110/1995, O. n. 32/1995 e S. n. 47/1995, citate dalla difesa di parte ma non riferibili alla questione in quanto le prime due attengono ad aspetti processuali della disciplina fallimentare e la terza a giudizio in cui la censura di violazione del diritto di difesa risultava assorbita. red.: S. Pomodoro
Le disposizioni degli artt. 44 e 42 della legge fallimentare, secondo le quali, gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in Cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci rispetto ai creditori, anche se posti in essere prima dell'affissione della sentenza ai sensi dell'art. 17 stessa legge, e senza che rilevi l'eventuale buona fede dei terzi, non riguardano i profili processuali dell'esecuzione concorsuale, ma la dimensione temporale degli effetti sostanziali del fallimento. Non se ne puo' dunque contestare la legittimita' costituzionale - come nella specie dal giudice 'a quo' - facendo richiamo all'art. 24 Cost., non venendo nel caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 110/1995, O. n. 32/1995 e S. n. 47/1995, citate dalla difesa di parte ma non riferibili alla questione in quanto le prime due attengono ad aspetti processuali della disciplina fallimentare e la terza a giudizio in cui la censura di violazione del diritto di difesa risultava assorbita. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte