Ordinanza 229/1995 (ECLI:IT:COST:1995:229)
Massima numero 21515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
02/06/1995; Decisione del
02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 229/95. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI - ALLONTANAMENTO DELL'ASSEGNATARIO PER PIU' DI TRE MESI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - CONSEGUENZE - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE ANCHE IN CASO DI ALLONTANAMENTO MOTIVATO DA ESIGENZE DI CURA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO E DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 229/95. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI - ALLONTANAMENTO DELL'ASSEGNATARIO PER PIU' DI TRE MESI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - CONSEGUENZE - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE ANCHE IN CASO DI ALLONTANAMENTO MOTIVATO DA ESIGENZE DI CURA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO E DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'applicabilita' dell'art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, la' dove, nel disciplinare l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, impone all'assegnatario, a pena di decadenza dall'assegnazione, nel caso in cui debba allontanarsi dall'abitazione per un periodo superiore a tre mesi, di richiedere preventivamente l'autorizzazione del Presidente dell'Istituto, anche quando l'allontanamento sia determinato da ragioni di salute, non comporta violazione degli artt. 16 e 32 Cost.. La disposizione 'de qua' non puo' infatti in alcun modo interferire con la liberta' di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla salute, giacche' non limita gli spostamenti dell'assegnatario, ma trae le conseguenze della cessazione della relazione continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 16 e 32 Cost., dell'art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035). red.: S. Pomodoro
L'applicabilita' dell'art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, la' dove, nel disciplinare l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, impone all'assegnatario, a pena di decadenza dall'assegnazione, nel caso in cui debba allontanarsi dall'abitazione per un periodo superiore a tre mesi, di richiedere preventivamente l'autorizzazione del Presidente dell'Istituto, anche quando l'allontanamento sia determinato da ragioni di salute, non comporta violazione degli artt. 16 e 32 Cost.. La disposizione 'de qua' non puo' infatti in alcun modo interferire con la liberta' di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla salute, giacche' non limita gli spostamenti dell'assegnatario, ma trae le conseguenze della cessazione della relazione continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 16 e 32 Cost., dell'art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte