Ordinanza 230/1995 (ECLI:IT:COST:1995:230)
Massima numero 21516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21517  21518


Titolo
ORD. 230/95 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA CONGRUITA' DELLA PENA RICHIESTA - VALUTAZIONE A TAL FINE DELLA PENA CONCRETAMENTE APPLICABILE E NON DI QUELLA IRROGABILE IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE FINO A UN TERZO - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE TRA ENTITA' DELLA PENA E GRAVITA' DELL'OFFESA.

Testo
Come gia' affermato dalla Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruita' della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non puo' non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entita' della pena e gravita' dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalita'. - V. massime B e C.; v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte