Ordinanza 230/1995 (ECLI:IT:COST:1995:230)
Massima numero 21518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
02/06/1995; Decisione del
02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Titolo
ORD. 230/95 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RICHIESTA PRESENTATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO "A QUO" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 230/95 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RICHIESTA PRESENTATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO "A QUO" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza in quanto risulta che nel giudizio "a quo" la richiesta di patteggiamento non e' stata presentata durante le indagini preliminari, bensi' "in limine" al dibattimento. - V. massime A e B. red.: G. Conti
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza in quanto risulta che nel giudizio "a quo" la richiesta di patteggiamento non e' stata presentata durante le indagini preliminari, bensi' "in limine" al dibattimento. - V. massime A e B. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte