Ordinanza 231/1995 (ECLI:IT:COST:1995:231)
Massima numero 21521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21519  21520


Titolo
ORD. 231/95 C. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - SOGGIORNO CAUTELARE - ATTRIBUZIONE AL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA DEL POTERE DI IMPORLO IN CASO DI MERO SOSPETTO DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - LAMENTATA MANCATA ESTENSIONE A TALE MISURA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 256/1993 ALLE NORME RELATIVE AL SOGGIORNO OBBLIGATO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - costituendo l'istituto del soggiorno cautelare una vera e propria misura di prevenzione, che si aggiunge, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema della misure di prevenzione personali - il fatto che l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una localita' diversa da quella di residenza o di dimora abituale, a differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a seguito della l. n. 256/1993, non determina violazione del principio di eguaglianza, essendo frutto di una scelta discrezionale del legislatore, certamente non irrazionale. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte