Ordinanza 233/1995 (ECLI:IT:COST:1995:233)
Massima numero 21523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 06/06/1995; Pubblicazione in G. U. 14/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 233/95. PENE - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE IN LIBERTA' CONTROLLATA PER L'INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CRITERIO DI RAGGUAGLIO - OMESSA MODIFICA DELL'ART. 102, TERZO COMMA, DELLA L. N. 689 DEL 1981 AD OPERA DELL'ART. 1 DELLA L. N. 402 DEL 1993 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RIEDUCATIVITA' DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che con la sent. n. 440 del 1994 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, recante il criterio di ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie per i soggetti insolvibili censurato dal giudice 'a quo', nella parte in cui dispone siano calcolate venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata. - S. n. 440/1994 citata nel testo. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte