Sentenza 234/1995 (ECLI:IT:COST:1995:234)
Massima numero 21528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 13/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 234/95. REGIONE LIGURIA - INQUINAMENTO - ATTIVITA' DI ROTTAMAZIONE E RECUPERO DI PARTI DI VEICOLI A MOTORE - POSSIBILITA' DI ESERCIZIO, IN BASE A LEGGE REGIONALE, ANCHE SE IN VIA PROVVISORIA, SENZA L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE RICHIESTA, SOTTO COMMINATORIA DI SANZIONI PENALI, DALLA LEGGE STATALE - SOSTANZIALE PREVISIONE DI UNA SANATORIA GENERALIZZATA - INTERFERENZA NELLA MATERIA PENALE, DI ESCLUSIVA COMPETENZA STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo i criteri stabiliti in materia dalla Corte costituzionale, in sintonia con la giurisprudenza ordinaria (di merito e della Cassazione), l'autorizzazione regionale richiesta (oltre alla licenza comunale), sotto comminatoria di sanzioni penali, per l'esercizio dell'attivita' di demolizione di veicoli a motore e di eventuale recupero di parti degli stessi, dagli artt. 15 e 6, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1982, deve consistere in un provvedimento amministrativo, avente un espresso riferimento allo svolgimento della particolare fase di smaltimento considerata, di modo che sia resa possibile una verifica di conformita' alla legge delle specifiche modalita' con le quali in concreto l'attivita' viene svolta. Percio', nella specie, l'impugnato art. 21, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, interferisce indubbiamente con la disciplina statale, giacche', col prevedere, in luogo di uno specifico provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'amministrazione regionale, una generale autorizzazione - anche se solo in via provvisoria - contenuta nella stessa legge, a favore di tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore di questa, esercitavano le attivita' di rottamazione, assume un inequivoco significato di sanatoria generalizzata, rendendo in effetti lecite condotte che le norme statali considerano penalmente illecite. E' quindi evidente la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., da parte della norma regionale che, di conseguenza, va dichiarata illegittima. - Sulle caratteristiche del provvedimento autorizzatorio richiesto dalle norme anti-inquinamento, v. S. nn. 194/1993, 437/1992 e 504/1991. Sulla riserva alla legge statale della "materia penale" quale limite della potesta' legislativa delle regioni, v. S. nn. 117/1991, 309/1990, 43/1990 e 370/1989. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte