Sentenza 236/1995 (ECLI:IT:COST:1995:236)
Massima numero 21530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 13/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21531


Titolo
SENT. 236/95 A. REATO IN GENERE - GIOCHI D'AZZARDO - IDENTIFICAZIONE, NELLA PREVISIONE DEL CODICE PENALE, IN QUELLI IN CUI LA VINCITA O LA PERDITA E' INTERAMENTE O QUASI INTERAMENTE ALEATORIA - RITENUTA ECCESSIVA GENERICITA' DI TALE DEFINIZIONE - DENUNCIATA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AL GIUDICE PENALE DI UNA DISCREZIONALITA' TROPPO AMPIA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI SOTTOPOSIZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE, DI TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE PENALE, E DI TUTELA, IN CONDIZIONI DI PARITA', DEI DIRITTI DELLA DIFESA - ERRONEITA' DELL'INTERPRETAZIONE ADOTTATA DAL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO AL REQUISITO OGGETTIVO DELL'"ALEATORIETA'" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel prefigurare i requisiti dei giochi d'azzardo, identificandoli in quelli in cui "la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria", l'art. 721 cod. pen. individua il connotato obiettivo delle modalita' di realizzazione della vincita e, conseguentemente, del procacciamento della posta in gioco, con una espressione valutativa tratta dal linguaggio comune, sulla base della quale il giudice, nell'ambito del normale esercizio della giurisdizione, e' tenuto alla mera qualificazione dei fatti accertati applicando le ordinarie regole probatorie. Ne' certo puo' considerarsi come sostitutiva della valutazione del giudice l'eventuale inclusione nella tabella vidimata dal questore e obbligatoriamente esposta ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. del gioco di cui e' contestato l'esercizio, dal momento che il corretto esercizio della potesta' amministrativa integratrice del precetto penale in questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, e' inderogabilmente assistito dalla garanzia giurisdizionale del sindacato del giudice penale. Vanno quindi respinte - in quanto basate sul non condivisibile presupposto che la disposizione 'de qua' per la eccessiva genericita' della definizione adottata, in ordine al requisito oggettivo dell'aleatorieta', riservi al giudice penale una discrezionalita' troppo ampia - le censure di incostituzionalita' avanzate in proposito in riferimento ai principi di sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, di tassativita' della fattispecie penale e del rispetto, in condizioni di parita', dei diritti della difesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 721 cod. pen.). - Riguardo al sindacato del giudice penale sulla legittimita' degli elenchi di giochi proibiti predisposti dai questori, v. S. n. 88/1968 e 113/1972. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte