Sentenza 237/1995 (ECLI:IT:COST:1995:237)
Massima numero 22116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
02/06/1995; Decisione del
02/06/1995
Deposito del 13/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Titolo
SENT. 237/95 B. PROCESSO CIVILE - SEQUESTRO CONSERVATIVO AUTORIZZATO FUORI D'UDIENZA - PERDITA DI EFFICACIA IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE ENTRO TRENTA GIORNI - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE DELLO STESSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA (EX LEGGE N. 353 DEL 1990) IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI, RIGUARDO AL TERMINE PER L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 237/95 B. PROCESSO CIVILE - SEQUESTRO CONSERVATIVO AUTORIZZATO FUORI D'UDIENZA - PERDITA DI EFFICACIA IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE ENTRO TRENTA GIORNI - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE DELLO STESSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA (EX LEGGE N. 353 DEL 1990) IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI, RIGUARDO AL TERMINE PER L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 675 cod. proc. civ. - lasciata immutata dalla riforma operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non lede il principio di eguaglianza. Data la non omogeneita' delle fattispecie regolate dall'art. 669-nonies e octies, infatti, la diversita' della norma rispetto a quelle introdotte nel codice, riguardo ai procedimenti cautelari, dall'art. 74 della citata legge n. 353 invocate come 'tertium comparationis' - secondo le quali il termine perentorio (anch'esso di trenta giorni) per iniziare il procedimento di merito, nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato fuori di udienza, decorre invece dalla sua comunicazione - non puo' dirsi ingiustificata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - V. la precedente massima A. Su questione gia' sollevata, ma in termini in parte diversi, e prima della riforma ex l. n. 353 del 1990 nei confronti dell'art. 675 cod. proc. civ., v. O. (di manifesta infondatezza) n. 386/1988. red.: S.P.
La disposizione dell'art. 675 cod. proc. civ. - lasciata immutata dalla riforma operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non lede il principio di eguaglianza. Data la non omogeneita' delle fattispecie regolate dall'art. 669-nonies e octies, infatti, la diversita' della norma rispetto a quelle introdotte nel codice, riguardo ai procedimenti cautelari, dall'art. 74 della citata legge n. 353 invocate come 'tertium comparationis' - secondo le quali il termine perentorio (anch'esso di trenta giorni) per iniziare il procedimento di merito, nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato fuori di udienza, decorre invece dalla sua comunicazione - non puo' dirsi ingiustificata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - V. la precedente massima A. Su questione gia' sollevata, ma in termini in parte diversi, e prima della riforma ex l. n. 353 del 1990 nei confronti dell'art. 675 cod. proc. civ., v. O. (di manifesta infondatezza) n. 386/1988. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte