Sentenza 237/1995 (ECLI:IT:COST:1995:237)
Massima numero 22117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 13/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  22115  22116


Titolo
SENT. 237/95 C. PROCESSO CIVILE - SEQUESTRO CONSERVATIVO AUTORIZZATO FUORI D'UDIENZA - ESECUZIONE - PERDITA DI EFFICACIA IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE ENTRO TRENTA GIORNI - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE DELLO STESSO - DENUNCIATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA (PER L'ONERE, RITENUTO ECCESSIVO PER IL SEQUESTRANTE, DI INFORMARSI CONTINUAMENTE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni dell'art. 675 cod. proc. civ. secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziche' dalla comunicazione della stessa, non da' luogo ad una compressione dell'esercizio del diritto di difesa lesiva dell'art. 24 Cost.. Pur non negandosi che fra le linee tendenziali della giurisprudenza costituzionale in materia e' quella per cui i termini previsti per il gravame di provvedimenti o per compiere atti processuali la cui omissione determini pregiudizio, decorrono dalla tempestiva ed effettiva conoscibilita' di detti eventi, va infatti rilevato che, nella specie, la conoscibilita' dell'esistenza del provvedimento non comporta, per il sequestrante, data la sua evidente attenzione al sollecito accoglimento della istanza, un onere eccessivamente gravoso, al di la' della normale diligenza, senza contare che la perdita di efficacia del sequestro, se non eseguito entro il termine - prevista dalla norma impugnata - non gli impedisce di reiterare la richiesta. Cosicche', anche in considerazione della esigenza di un bilanciamento degli interessi del sequestrante con quelli del soggetto passivo del sequestro - la cui grave situazione non puo' essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata - deve riconoscersi che nel caso condizioni peculiari del procedimento ed esigenze di giustizia legittimano la decorrenza del termine di esecuzione dal momento della pronuncia di concessione del sequestro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - Sulla linea tendenziale della giurisprudenza costituzionale circa la decorrenza dei termini dalla comunicazione dell'atto, da impugnare o da eseguire, v. S. nn. 68/1994, 223/1993, 303/1985, 155/1980, 14/1977, 255/1974,15/1977, 34/1970, 120/1986, 538/1990, 102/1986. Sulla legittimita' della imposizione all'esercizio di facolta' o poteri processuali di limitazioni temporali al fine dell'accelerazione del corso della giustizia, v. inoltre, O. n. 900/1988. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte