Ordinanza 239/1995 (ECLI:IT:COST:1995:239)
Massima numero 21533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
02/06/1995; Decisione del
02/06/1995
Deposito del 13/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 239/95. CORTE DEI CONTI - SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - SENTENZE RESE IN MATERIA DI PENSIONI - IMPUGNAZIONE - APPELLO ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI DELLA CORTE STESSA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 239/95. CORTE DEI CONTI - SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - SENTENZE RESE IN MATERIA DI PENSIONI - IMPUGNAZIONE - APPELLO ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI DELLA CORTE STESSA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione, alla stregua della disciplina introdotta, successivamente all'ordinanza di rimessione, con d.l. 23 dicembre 1994, n. 718 - reiterato con dd.ll. 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131 - il cui art. 1, a modifica delle norme impugnate, prevede che avverso le sentenze rese dalle Sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni. red.: A.M. Marini
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione, alla stregua della disciplina introdotta, successivamente all'ordinanza di rimessione, con d.l. 23 dicembre 1994, n. 718 - reiterato con dd.ll. 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131 - il cui art. 1, a modifica delle norme impugnate, prevede che avverso le sentenze rese dalle Sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 125
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 3
Altri parametri e norme interposte