Ordinanza 241/1995 (ECLI:IT:COST:1995:241)
Massima numero 21534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
02/06/1995; Decisione del
02/06/1995
Deposito del 13/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 241/95. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INQUINAMENTO - RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO - RIUTILIZZO - QUALIFICAZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI RIFIUTI (NELLA SPECIE: RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA PIASENTINA) COME MATERIE PRIME SECONDARIE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' PER ESSE DELLA NORMATIVA STATALE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI ALLA AUTONOMIA REGIONALE NONCHE' INDEBITA INVASIONE DELLA ESCLUSIVA COMPETENZA STATALE IN MATERIA PENALE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 241/95. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INQUINAMENTO - RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO - RIUTILIZZO - QUALIFICAZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI RIFIUTI (NELLA SPECIE: RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA PIASENTINA) COME MATERIE PRIME SECONDARIE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' PER ESSE DELLA NORMATIVA STATALE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI ALLA AUTONOMIA REGIONALE NONCHE' INDEBITA INVASIONE DELLA ESCLUSIVA COMPETENZA STATALE IN MATERIA PENALE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione, alla stregua della disciplina introdotta, successivamente all'ordinanza di rimessione, con d.l. 9 novembre 1993, n. 443 - reiterato con i dd.ll. 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162 - il cui art. 12, comma quarto, afferma la non punibilita' di chi ha commesso, fino al 7 gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attivita' di raccolta e di trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformita' alle previsioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali. red.: A.M. Marini
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione, alla stregua della disciplina introdotta, successivamente all'ordinanza di rimessione, con d.l. 9 novembre 1993, n. 443 - reiterato con i dd.ll. 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162 - il cui art. 12, comma quarto, afferma la non punibilita' di chi ha commesso, fino al 7 gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attivita' di raccolta e di trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformita' alle previsioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte