Ordinanza 242/1995 (ECLI:IT:COST:1995:242)
Massima numero 21544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 13/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 242/95. REGIONE VENETO - INQUINAMENTO - RIFIUTI SPECIALI - OMESSA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO - NOZIONE DI MATERIE PRIME SECONDARIE FORMULATA DALL'ART. 2 DELLA L. N. 475 DEL 1988 E DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 26 GENNAIO 1990 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME A TUTELA DELL'AMBIENTE - RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - ANNULLAMENTO DEL DECRETO AD OPERA DELLA SENTENZA N. 512 DEL 1990 - ASSERITA DIFFORMITA' DELLA LEGGE REGIONALE RISPETTO ALLA, INSUSSISTENTE, DISCIPLINA STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per l'esame della incidenza dello 'ius superveniens' nel giudizio penale dinanzi ad esso pendente, atteso che il d.l. 10 maggio 1995, n. 162 - ultima reiterazione del d.l. 9 novembre 1993, n. 443, non convertito -, all'art. 12, comma quarto, afferma la non punibilita' di chi abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attivita' di raccolta e di trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui "in conformita' alle previsioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali". red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto del Ministro dell'ambiente  26/01/1990  n. 0  art. 0