Ordinanza 243/1995 (ECLI:IT:COST:1995:243)
Massima numero 21524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/06/1995;  Decisione del  02/06/1995
Deposito del 13/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 243/95. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INQUINAMENTO - RIFIUTI - OMESSA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO IN DIFETTO DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - REGIME DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE - RINVIO, AD OPERA DELL'ART. 2, COMMA SESTO, DELLA L. N. 475 DEL 1988 ALLA LEGGE REGIONALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA STATALE IN MATERIA PENALE - ASSERITA DIFFORMITA' DELLA LEGGE REGIONALE RISPETTO ALLA, INSUSSISTENTE, DISCIPLINA STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL D.M. DELL'AMBIENTE 26 GENNAIO 1990 - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti a giudice 'a quo' per l'esame dell'incidenza dello 'ius superveniens' nel giudizio penale dinanzi ad esso pendente, atteso che il d.l. 10 maggio 1995, n. 162 - ultima reiterazione del d.l. 9 novembre 1993, n. 443, non convertito -, all'art. 13 abroga il denunciato art. 2 del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella l. 9 novembre 1988, n. 475, ed all'art. 12, comma quarto, afferma la non punibilita' di chi abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attivita' di raccolta e di trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformita' alle previsioni del d.m. 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte