Sentenza 244/1995 (ECLI:IT:COST:1995:244)
Massima numero 22339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
13/06/1995; Decisione del
13/06/1995
Deposito del 14/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Titolo
SENT. 244/95 D. CORTE DEI CONTI - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE - CONTENUTO - SCOSTAMENTO NEGLI EQUILIBRI PREVISTI DAL BILANCIO PREVENTIVO - RISCONTRO - NECESSITA'.
SENT. 244/95 D. CORTE DEI CONTI - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE - CONTENUTO - SCOSTAMENTO NEGLI EQUILIBRI PREVISTI DAL BILANCIO PREVENTIVO - RISCONTRO - NECESSITA'.
Testo
Nella nuova fisionomia assunta dal bilancio dello Stato a seguito della legge 5 agosto 1978, n. 468, la funzione di riscontro, che costituisce l'essenza del giudizio di parificazione del bilancio consuntivo dello Stato, attiene anche alla verifica degli scostamenti che, negli equilibri stabiliti nel bilancio preventivo, si evidenziano in sede consuntiva, coerentemente con la previsione dell'art. 39, primo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, alla luce della sua interpretazione in chiave sistematica nel piu' recente quadro ordinamentale della materia. Oggetto del giudizio sul rendiconto generale dello Stato e' tuttora il riscontro e la verifica, rispetto alla legge di bilancio, delle risultanze del rendiconto composto, come si evince anche dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dal conto del bilancio e da quello generale del patrimonio. Tuttavia, la decisione da assumere non puo' non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l'altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria. red.: A. Franco
Nella nuova fisionomia assunta dal bilancio dello Stato a seguito della legge 5 agosto 1978, n. 468, la funzione di riscontro, che costituisce l'essenza del giudizio di parificazione del bilancio consuntivo dello Stato, attiene anche alla verifica degli scostamenti che, negli equilibri stabiliti nel bilancio preventivo, si evidenziano in sede consuntiva, coerentemente con la previsione dell'art. 39, primo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, alla luce della sua interpretazione in chiave sistematica nel piu' recente quadro ordinamentale della materia. Oggetto del giudizio sul rendiconto generale dello Stato e' tuttora il riscontro e la verifica, rispetto alla legge di bilancio, delle risultanze del rendiconto composto, come si evince anche dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dal conto del bilancio e da quello generale del patrimonio. Tuttavia, la decisione da assumere non puo' non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l'altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte