Sentenza 244/1995 (ECLI:IT:COST:1995:244)
Massima numero 22339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 14/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  22336  22337  22338  22340  22342  22367  22368  22370


Titolo
SENT. 244/95 D. CORTE DEI CONTI - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE - CONTENUTO - SCOSTAMENTO NEGLI EQUILIBRI PREVISTI DAL BILANCIO PREVENTIVO - RISCONTRO - NECESSITA'.

Testo
Nella nuova fisionomia assunta dal bilancio dello Stato a seguito della legge 5 agosto 1978, n. 468, la funzione di riscontro, che costituisce l'essenza del giudizio di parificazione del bilancio consuntivo dello Stato, attiene anche alla verifica degli scostamenti che, negli equilibri stabiliti nel bilancio preventivo, si evidenziano in sede consuntiva, coerentemente con la previsione dell'art. 39, primo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, alla luce della sua interpretazione in chiave sistematica nel piu' recente quadro ordinamentale della materia. Oggetto del giudizio sul rendiconto generale dello Stato e' tuttora il riscontro e la verifica, rispetto alla legge di bilancio, delle risultanze del rendiconto composto, come si evince anche dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dal conto del bilancio e da quello generale del patrimonio. Tuttavia, la decisione da assumere non puo' non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l'altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte