Sentenza 244/1995 (ECLI:IT:COST:1995:244)
Massima numero 22342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 14/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  22336  22337  22338  22339  22340  22367  22368  22370


Titolo
SENT. 244/95 F. CORTE DEI CONTI - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE COMUNICAZIONI - RIFORMA DEL MINISTERO - RAPPORTI FINANZIARI E PATRIMONIALI PENDENTI - ANTICIPAZIONI DELLO STATO - ATTRIBUZIONE DI NATURA DI TRASFERIMENTI DEFINITIVI - RINUNCIA A DETTI CREDITI DA PARTE DELLO STATO - PRETESA INCIDENZA NEGATIVA SUL CONTO DEL PATRIMONIO STATALE - MANCATA INDICAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto legge I dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui comporta il venir meno del credito del Tesoro nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, iscritto alla partita n. 4047 del conto del patrimonio dello Stato del 1993, sollevata dalla Corte dei conti, in sede giurisdizionale, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. La disposizione impugnata si da' carico di definire i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, prevedendo che le anticipazioni concesse dallo Stato a pareggio dei bilanci dell'Amministrazione predetta, fino a tutto il 1993, si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi; e deve presumersi che le anticipazioni stesse, senza entrare mai in ammortamento, trovarono copertura negli esercizi in cui furono concesse, essendo comprese nella manovra di bilancio e di equilibrio di ciascun esercizio. Ne' puo' ritenersi che sia stata posta nel nulla la partita n. 4047 del conto del patrimonio dello Stato del 1993 - avente ad oggetto il credito del Tesoro nei confronti dell'Amministrazione postale - con conseguente squilibrio costituente un nuovo onere, che avrebbe dovuto essere coperto da una specifica norma. Invero l'obbligo della copertura finanziaria, imposto dall'art. 81, quarto comma, Cost., riguarda essenzialmente il conto del bilancio, sicche' non puo' assumersi violazione di questa norma costituzionale quando si denunci, come nella specie, l'eliminazione di una partita attiva del conto patrimoniale senza evidenziare una corrispondente eliminazione di un capitolo di entrata nel conto del bilancio. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23