Sentenza 244/1995 (ECLI:IT:COST:1995:244)
Massima numero 22367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
13/06/1995; Decisione del
13/06/1995
Deposito del 14/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Titolo
SENT. 244/95 G. BILANCIO DELLO STATO - LEGGE DI SPESA - ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA - NOZIONE E FUNZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTO DEL BILANCIO - INCLUSIONE - CONTO DEL PATRIMONIO - POSSIBILITA' DI VIOLAZIONE DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - CONDIZIONI - ELIMINAZIONE DI UNA PARTITA ATTIVA DEL CONTO DEL PATRIMONIO - NECESSITA' DELLA DENUNCIA DI UNA CORRISPONDENTE ELIMINAZIONE DI UN CAPITOLO DI ENTRATA NEL CONTO DEL BILANCIO.
SENT. 244/95 G. BILANCIO DELLO STATO - LEGGE DI SPESA - ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA - NOZIONE E FUNZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTO DEL BILANCIO - INCLUSIONE - CONTO DEL PATRIMONIO - POSSIBILITA' DI VIOLAZIONE DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - CONDIZIONI - ELIMINAZIONE DI UNA PARTITA ATTIVA DEL CONTO DEL PATRIMONIO - NECESSITA' DELLA DENUNCIA DI UNA CORRISPONDENTE ELIMINAZIONE DI UN CAPITOLO DI ENTRATA NEL CONTO DEL BILANCIO.
Testo
Il vincolo derivante dall'art. 81, quarto comma, Cost., secondo cui ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, si connette alla nozione stessa di legge di spesa, costituzionalizzando un criterio gia' rinvenibile nella normativa sulla contabilita' generale dello Stato, ossia quello della copertura finanziaria, che riguarda essenzialmente il conto del bilancio, al quale e' imposto l'equilibrio, da conseguire mediante un adeguamento dei mezzi finanziari rispetto alle nuove maggiori spese ovvero - come risulta dall'art. 11-ter, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - alle minori entrate. Sebbene le correlazioni tra conto del bilancio e conto del patrimonio, espresse dai c.d. punti di concordanza tra le due contabilita', non rendano insensibili le partite del secondo alle variazioni che avvengano nei capitoli del primo, talche' anche l'osservanza o meno, nella gestione finanziaria, dell'art. 81, quarto comma, Cost. e' suscettibile di ripercuotersi sul medesimo conto del patrimonio, deve pero' escludersi che il conto del patrimonio - tra le cui cause modificative si distinguono quelle correlate con la gestione del bilancio da quelle indipendenti in quanto non rilevabili in chiave di gestione finanziaria - possa ritenersi direttamente astratto dal vincolo di cui alla predetta norma costituzionale e che possa assumersi violazione di quest'ultima quando si denunci l'eliminazione di una partita attiva del conto patrimoniale senza evidenziare una corrispondente eliminazione di un capitolo di entrata nel conto del bilancio. red.: A. Franco
Il vincolo derivante dall'art. 81, quarto comma, Cost., secondo cui ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, si connette alla nozione stessa di legge di spesa, costituzionalizzando un criterio gia' rinvenibile nella normativa sulla contabilita' generale dello Stato, ossia quello della copertura finanziaria, che riguarda essenzialmente il conto del bilancio, al quale e' imposto l'equilibrio, da conseguire mediante un adeguamento dei mezzi finanziari rispetto alle nuove maggiori spese ovvero - come risulta dall'art. 11-ter, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - alle minori entrate. Sebbene le correlazioni tra conto del bilancio e conto del patrimonio, espresse dai c.d. punti di concordanza tra le due contabilita', non rendano insensibili le partite del secondo alle variazioni che avvengano nei capitoli del primo, talche' anche l'osservanza o meno, nella gestione finanziaria, dell'art. 81, quarto comma, Cost. e' suscettibile di ripercuotersi sul medesimo conto del patrimonio, deve pero' escludersi che il conto del patrimonio - tra le cui cause modificative si distinguono quelle correlate con la gestione del bilancio da quelle indipendenti in quanto non rilevabili in chiave di gestione finanziaria - possa ritenersi direttamente astratto dal vincolo di cui alla predetta norma costituzionale e che possa assumersi violazione di quest'ultima quando si denunci l'eliminazione di una partita attiva del conto patrimoniale senza evidenziare una corrispondente eliminazione di un capitolo di entrata nel conto del bilancio. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte