Sentenza 244/1995 (ECLI:IT:COST:1995:244)
Massima numero 22368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 14/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  22336  22337  22338  22339  22340  22342  22367  22370


Titolo
SENT. 244/95 H. BILANCIO DELLO STATO - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE COMUNICAZIONI - RIFORMA DEL MINISTERO - RAPPORTI FINANZIARI E PATRIMONIALI PENDENTI - ANTICIPAZIONI DELLO STATO - ATTRIBUZIONE DI NATURA DI TRASFERIMENTI DEFINITIVI - RINUNCIA A DETTI CREDITI DA PARTE DELLO STATO - PERDITA DEGLI INTERESSI VERSATI AL TESORO SU DETTE ANTICIPAZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto legge I dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui - prevedendo che le anticipazioni concesse dallo Stato a pareggio dei bilanci dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, fino a tutto il 1993, si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi - comporta il venir meno degli interessi versati al Tesoro per le anticipazioni predette, in quanto la minore entrata trova copertura all'interno del trasferimento del Tesoro a pareggio del disavanzo della suddetta Amministrazione. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte