Sentenza 244/1995 (ECLI:IT:COST:1995:244)
Massima numero 22370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 14/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  22336  22337  22338  22339  22340  22342  22367  22368


Titolo
SENT. 244/95 I. BILANCIO DELLO STATO - RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE COMUNICAZIONI - RIFORMA DEL MINISTERO - RAPPORTI FINANZIARI E PATRIMONIALI PENDENTI - ANTICIPAZIONI CONCESSE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ACCOLLO AL MINISTERO DEL TESORO - ONERE DELLA COPERTURA FINANZIARIA - INDICAZIONE IN ANNUALITA' RICAVATE ALL'INTERNO DELLE RISORSE DI BILANCIO GIA' DESTINATE ALLE ANTICIPAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE POSTALE - ART. 11-TER, COMMA PRIMO, LETT. C), DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978 - NATURA DI NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - PRETESA VIOLAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, quarto comma, e 15, primo comma, del decreto legge I dicembre 1993 , n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sotto il profilo che - nell'accollare al Ministero del Tesoro l'onere del rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto il 1993 - rinvengono la copertura di tale onere in annualita' ricavate all'interno delle risorse di bilancio in precedenza destinate alle anticipazioni all'Amministrazione postale, in violazione dell'art. 11-ter, primo comma, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, i cui precetti dovrebbero considerarsi come integrativi dell'art. 81, quarto comma, Cost. Invero, il fine di quest'ultima disposizione e' quello di evitare surrettizie scoperture attraverso l'utilizzo di disponibilita' che, attenendo a spese obbligatorie, impongano poi una necessaria reintegrazione in corso di esercizio; ma la disposizione stessa non impedisce, una volta che il titolo di una determinata spesa sia venuto meno, che si possa procedere ad un differente utilizzo delle relative disponibilita', ed anzi lo stesso art. 11-ter, primo comma, lett. b), prevede che la copertura di nuove spese puo' rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa venute meno in corso di esercizio, come avvenuto nella specie. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  08/08/1978  n. 468  art. 11  ter

legge  23/08/1988  n. 362  art. 0