Sentenza 245/1995 (ECLI:IT:COST:1995:245)
Massima numero 21853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 245/95. REGIONE SICILIA - ASSEMBLEA REGIONALE - COMPONENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' MENSILE E DIARIA PER RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO - SEQUESTRABILITA' E PIGNORABILITA' - DIVIETO - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI ALLE ATTRIBUZIONI REGIONALI ED INCIDENZA SULLA SFERA DEI DIRITTI PRIVATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'esenzione tributaria e il divieto di sequestro e di pignoramento delle indennita' parlamentari, gia' contemplati dall'art. 3, l.n. 1102 del 1948, sono norme derogatorie, giustificate dalla salvaguardia del mandato parlamentare ex art. 69 Cost., la cui estensione ai consiglieri delle regioni a statuto speciale e' stata comprensibilmente limitata, dall'art. 6 della successiva l. n. 1261 del 1965, al solo regime tributario. del resto, stante l'analogia e non l'identita', tra le attribuzioni delle assemblee parlamentari e quelle delle assemblee regionali - per svolgersi le prime a livello di sovranita' e le seconde a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantite - le prerogative riservate agli organi supremi dello Stato non sono autonomamente applicabili agli organismi delle assemblee regionali. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1965, n. 44, il quale, attraverso il richiamo alla predetta l. n. 1261 del 1965 (art. 5) - invece di limitarsi a recepire il principio generale di cui all'art. 545 cod.proc.civ. (che stabilisce entro il limite di un quinto la pignorabilita' delle retribuzioni) - fa divieto assoluto di pignoramento e di sequestro dell'indennita' mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, esorbita dalle attribuzioni regionali ben al di la' dell'estensione consentita dal richiamato art. 6, l. n. 1261 del 1965, con indebita ingerenza, altresi', sulla sfera del diritto privato, e quindi, in detta parte, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V., in senso conforme, per la non automatica applicabilita' alle assemblee regionali delle prerogative riservate agli organi statali, S. nn. 209/1994, 110/1970 e 66/1964, nonche', a proposito della illegittima estensione ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana di esenzione tributarie, S. n. 24/1968. red.: A.M.Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 14

Costituzione  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  31/10/1965  n. 1261  art. 6