Sentenza 247/1995 (ECLI:IT:COST:1995:247)
Massima numero 21546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 247/95. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - IMPUGNABILITA' DELLE DECISIONI DI CARATTERE GIURISDIZIONALE DI DETTO TRIBUNALE, SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI LEGITTIMITA' DINANZI LE SEZIONI UNITE DELLA STESSA, OLTRE CHE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE, ANCHE PER VIOLAZIONE DI LEGGE - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPUGNABILITA' PER SOLI MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE, COME PREVISTO PER LE PRONUNCE DEL CONSIGLIO DI STATO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE, ATTESA LA STESSA NATURA DI GIUDICI AMMINISTRATIVI, E NON DI GIUDICI SPECIALI, DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE - ASSERITO CONTRASTO COL PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO BINARIO DELLA GIURISDIZIONE, BASATO SULLA DISTINZIONE TRA DIRITTI SOGGETTIVI ED INTERESSI LEGITTIMI E CON I LIMITI ATTRIBUITI ALLA POTESTA' GIURISDIZIONALE DELLA SUPREMA CORTE, CHE E' GIUDICE DI LEGITTIMITA' E NON DI MERITO - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta, e' in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio 'a quo' e non, invece, in una fase processuale anteriore. Percio', nella specie, difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dell'art. 201 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, Cost., per la mancata estensione alle sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche della disposizione stabilita per le decisioni del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) che ammette il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e non anche per violazione di legge. L'incidente, promosso con tre ordinanze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nel corso di altrettanti giudizi di rinvio disposti dalla Corte di cassazione in seguito all'annullamento, per violazione di legge, di sentenze dello stesso Tribunale, investe infatti una norma che, riguardando i limiti del potere della Cassazione in sede di sindacato delle sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, e' applicabile solo nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione e nel caso ha gia' trovato in essi definitiva applicazione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 103, 11 e 113 Cost., dell'art. 201 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. "in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, Cost."). - Sul punto v. O. n. 332/1987 e S. n. 116/1974. Sui limiti in cui si possono sollevare questioni di legittimita' costituzionale nel giudizio di rinvio v. S. nn. 58/1995, 257/1994, 130/1993 e 30/1990. Sulla costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale non puo' chiedersi al giudice delle leggi una sorta di "revisione in grado ulteriore" delle interpretazioni e quindi delle decisioni della Corte di Cassazione, v. S. nn. 456/1989, 25/1989, 21/1982, 237/1976, 218/1976, 116/1975, 136/1972, 132/1970, 51/1970, 50/1970 e O. nn. 410/1994, 44/1994, 758/1988, 332/1987. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte