Sentenza 248/1995 (ECLI:IT:COST:1995:248)
Massima numero 21547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21548


Titolo
SENT. 248/95 A. REGIONE TOSCANA - AGRICOLTURA E FORESTE - PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE - UTILIZZAZIONE A FINI FAUNISTICO-VENATORI - FACOLTA' DI DEROGA AL DIVIETO DI CACCIA NELLE FORESTE DEMANIALI, DI CUI ALL'ART. 21, LETT. C), L. N. 157 DEL 1992 - ESERCIZIO - INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE DELIBERA LEGISLATIVA, DI AREE DA SOTTRARRE A DETTO DIVIETO - ASSERITO, INDEBITO USO DELLO STRUMENTO DELLA LEGGE PROVVEDIMENTO, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, non sussistono, per la legislazione regionale, limiti costituzionali in grado di impedire l'adozione, nel rispetto del principio di ragionevolezza, di leggi a contenuto sostanzialmente amministrativo ovvero collegate all'esercizio di una discrezionalita' di natura tecnica. A tale riguardo, va riconosciuto che la facolta' di deroga al divieto di caccia nelle foreste demaniali che l'art. 21, lett. c), l. n. 157 del 1992, riconosce a favore delle Regioni, ben poteva essere esercitata mediante l' approvazione di una legge, a contenuto particolare, come quella della regione Toscana del 25 luglio 1994, riappr. il 20 settembre 1994, con la quale sono state individuate le aree da sottrarre al detto divieto. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana 25 luglio 1994, riappr. il 20 settembre 1994). - S. nn. 63/1995, 346/1994, 143/1989, 189/1986. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte