Sentenza 248/1995 (ECLI:IT:COST:1995:248)
Massima numero 21548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21547


Titolo
SENT. 248/95 B. REGIONE TOSCANA - AGRICOLTURA E FORESTE - PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE - UTILIZZAZIONE A FINI FAUNISTICO-VENATORI - INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE DELIBERA LEGISLATIVA, DI AREE DA SOTTRARRE AL DIVIETO DI CACCIA NELLE FORESTE DEMANIALI, DI CUI ALL' ART. 21, LETT. C), L. N. 157 DEL 1992 - LAMENTATA INIDONEITA' DEL PARERE DELL' I.N.F.S., ESPRESSO, A NORMA DI TALE ARTICOLO, IN ORDINE ALLA DETTA DELIBERA REGIONALE, CON CONSEGUENTE INOSSERVANZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA NORMATIVA STATALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' ritenersi ingiustificato affermare che l'art. 21, primo comma, lett. c), l. n. 157 del 1992, il quale riconosce a favore delle Regioni, entro i prescritti limiti, la facolta' di deroga al divieto di caccia nelle foreste demaniali esprima, anche per quanto concerne l'obbligo di richiedere il parere all'Istituto nazionale della fauna selvatica, una norma di principio in grado di vincolare la legislazione regionale, intendendo il legislatore assicurare l'esercizio della detta facolta' solo se accompagnato dalla valutazione di un ente nazionale, dotato della necessaria competenza tecnica in materia. A tale prescrizione risulta peraltro conforme la delibera della regione Toscana del 25 luglio 1994, riappr. il 20 settembre 1994, che individua le aree da sottrarre a detto divieto, sulla base del parere dell'I.N.F.S., rilasciato con nota del 18 luglio 1994. Al riguardo, infatti, a parte ogni rilievo in ordine al fatto che il giudizio di costituzionalita' sulla legge regionale non e' sede adatta per valutare l'adeguatezza di un parere espresso in sede tecnica da un organo amministrativo, va riconosciuto che, nella specie, pur nella sinteticita' della formula adottata, la citata nota risulta idonea ad integrare i contenuti minimi richiesti dalla norma statale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana 25 luglio 1994, riappr. il 20 settembre 1994). - V., per una fattispecie analoga concernente il parere dell'I.N.F.S., a proposito dell'attivita' di inanellamento degli uccelli, S. n. 35/1995. red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte