Sentenza 249/1995 (ECLI:IT:COST:1995:249)
Massima numero 21550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
13/06/1995; Decisione del
13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Titolo
SENT. 249/95 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - ASSUNZIONE DI LETTORI DI MADRE LINGUA STRANIERA PRESSO UNIVERSITA' - LETTORI EXTRACOMUNITARI - PREVISIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, DI DURATA NON SUPERIORE ALL'ANNO ACCADEMICO PER IL QUALE SONO STIPULATI - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI LETTORI COMUNITARI, PER I QUALI E' INVECE CONSENTITO IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - CONSEGUENTE, ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI ALLO STATO ITALIANO DALLA CONVENZIONE OIL N. 143 DEL 1975 - APPLICABILITA', IN LUOGO DELLA NORMA DENUNCIATA, DI DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, IN BASE ALLA QUALE DEVONO RITENERSI CONSENTITI, ANCHE PER I LETTORI EXTRACOMUNITARI, INCARICHI DI DURATA INDETERMINATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 249/95 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - ASSUNZIONE DI LETTORI DI MADRE LINGUA STRANIERA PRESSO UNIVERSITA' - LETTORI EXTRACOMUNITARI - PREVISIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, DI DURATA NON SUPERIORE ALL'ANNO ACCADEMICO PER IL QUALE SONO STIPULATI - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI LETTORI COMUNITARI, PER I QUALI E' INVECE CONSENTITO IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - CONSEGUENTE, ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI ALLO STATO ITALIANO DALLA CONVENZIONE OIL N. 143 DEL 1975 - APPLICABILITA', IN LUOGO DELLA NORMA DENUNCIATA, DI DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, IN BASE ALLA QUALE DEVONO RITENERSI CONSENTITI, ANCHE PER I LETTORI EXTRACOMUNITARI, INCARICHI DI DURATA INDETERMINATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 48, n. 2 del Trattato CEE - cosi' come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con la sent. 2 agosto 1993, nn. 269-331-332 - non vi sono ostacoli a che la legislazione di uno Stato membro consenta la stipulazione di contratti di lavoro a termine con lettori di lingua straniera nelle Universita', qualora specifiche esigenze dell'insegnamento lo richiedano, ma e' invece obbligatorio che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti con i detti lettori, se destinati a soddisfare esigenze costanti, inerenti all' insegnamento. E poiche' l'efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano - come gia' riconosciuto dalla Corte di cassazione - e' generale, essa non puo' non estendersi a tutti i lettori assunti da Universita' italiane, compresi quelli - che altrimenti sarebbero irrazionalmente discriminati a livello del diritto comunitario - aventi cittadinanza italiana seppure di madre lingua straniera, anche se questi ultimi non abbiano mai, di fatto, esercitato il diritto di libera circolazione. Pertanto, l'art. 28, d.P.R. n. 382 del 1980 (poi abrogato dall'art. 5, quinto comma, d.l. n. 510 del 1994) il quale, in contrasto con detti principi, dispone che i contratti per l' assunzione di lettori nelle Universita' non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stati stipulati, deve essere disapplicato non solo nei confronti di tutti i lettori di nazionalita' italiana, ma, altresi', in virtu' dell'art. 1, l. n. 943 del 1986 - che garantisce parita' di trattamento e piena eguaglianza a tutti i lavoratori extracomunitari - ai lettori extracomunitari legalmente residenti in Italia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 28, terzo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 10, secondo comma, Cost..). - v. massima A. red.: A.M. Marini
Ai sensi dell'art. 48, n. 2 del Trattato CEE - cosi' come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con la sent. 2 agosto 1993, nn. 269-331-332 - non vi sono ostacoli a che la legislazione di uno Stato membro consenta la stipulazione di contratti di lavoro a termine con lettori di lingua straniera nelle Universita', qualora specifiche esigenze dell'insegnamento lo richiedano, ma e' invece obbligatorio che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti con i detti lettori, se destinati a soddisfare esigenze costanti, inerenti all' insegnamento. E poiche' l'efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano - come gia' riconosciuto dalla Corte di cassazione - e' generale, essa non puo' non estendersi a tutti i lettori assunti da Universita' italiane, compresi quelli - che altrimenti sarebbero irrazionalmente discriminati a livello del diritto comunitario - aventi cittadinanza italiana seppure di madre lingua straniera, anche se questi ultimi non abbiano mai, di fatto, esercitato il diritto di libera circolazione. Pertanto, l'art. 28, d.P.R. n. 382 del 1980 (poi abrogato dall'art. 5, quinto comma, d.l. n. 510 del 1994) il quale, in contrasto con detti principi, dispone che i contratti per l' assunzione di lettori nelle Universita' non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stati stipulati, deve essere disapplicato non solo nei confronti di tutti i lettori di nazionalita' italiana, ma, altresi', in virtu' dell'art. 1, l. n. 943 del 1986 - che garantisce parita' di trattamento e piena eguaglianza a tutti i lavoratori extracomunitari - ai lettori extracomunitari legalmente residenti in Italia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 28, terzo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 10, secondo comma, Cost..). - v. massima A. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 10
co. 2
Altri parametri e norme interposte