Sentenza 250/1995 (ECLI:IT:COST:1995:250)
Massima numero 21658
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 250/95. COMITATO INTERMINISTERIALE - REGOLAMENTO RECANTE DEFINIZIONI DELLE FUNZIONI DEI COMITATI INTERMINISTERIALI SOPPRESSI E PER IL RIORDINO DELLA RELATIVA DISCIPLINA, AI SENSI DELL'ART. 1, VENTIQUATTRESIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537 - DEVOLUZIONE AL C.I.P.E. E AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DELLE FUNZIONI DEL SOPPRESSO C.I.P. E SOPPRESSIONE DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI CON DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PREZZI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI TRENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TRENTO IN MATERIA DI INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (GIA' ESERCITATA CON LE LEGGI PROVINCIALI 2 GIUGNO 1980, N. 15 E 3 GENNAIO 1983, N. 3 CHE DISCIPLINANO LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE PREZZI - NON CONDIVISIBILITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL RICORSO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La doglianza mossa dalla Provincia autonoma di Trento, che si fonda sul presupposto che la soppressione dei Comitati provinciali prezzi di cui al censurato art. 5 del d.P.R. n. 373 del 1994 riguardi non solo quelli di cui alle funzioni delegate 'ex' art. 52, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 616 del 1977 (uffici trasferiti alle regioni ordinarie in forza del successivo art. 111, ma le cui competenze hanno continuato ad essere regolate dalla normativa statale), ma anche quelli le cui funzioni sono state delegate alle province di Trento e Bolzano dall'art. 11 d.P.R. n. 1017 del 1978, recante Norme di attuazione dello Statuto d'autonomia, e che attualmente risultano disciplinati, quanto alla Provincia di Trento, dalle l. provinciali n. 15 del 1980 e n. 3 del 1983, non e' condivisibile. Infatti, la stessa disposizione censurata, attribuendo le funzioni residue agli uffici provinciali del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato presuppone che tali uffici esistano. Invece nelle province autonome tali uffici sono stati soppressi dall'art. 4 d.P.R. n. 1017/78; ne' e' ipotizzabile che essi rivivano, perche' cio' non e' contemplato nei criteri e nei principi dettati dal comma 24 dell'art. 1 l. n. 537 del 1993, ne' e' affatto previsto dal successivo regolamento. Stante quindi la contraddittorieta' della devoluzione delle funzioni del Comitato provinciale prezzi di Trento ad uffici da tempo soppressi, deve ritenersi che l'ambito di applicazione dell'art. 5, comma quinto, cit., non possa riguardare il Comitato provinciale prezzi, attualmente regolato dalle citate leggi provinciali n. 15 del 1980 e n. 3 del 1983 ed attributario, per delega, delle funzioni previste dall'art. 11 d.P.R. n. 1017 del 1978 e che quindi il regolamento censurato 'in parte qua', non applicandosi ad esso, non e' invasivo delle competenze della Provincia di Trento, con conseguente inammissibilita' del proposto conflitto di attribuzione. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1978  n. 1017  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1978  n. 1017  art. 4  

decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1978  n. 1017  art. 11