Ordinanza 252/1995 (ECLI:IT:COST:1995:252)
Massima numero 21691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21690


Titolo
ORD. 252/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA VETERINARI (E.N.P.A.V.) - MEDICI VETERINARI ISCRITTI ALL' ALBO, IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO CON ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA, CHE ABBIANO OPTATO PER LA CANCELLAZIONE DA DETTO ENTE - RIPRISTINO, CON EFFETTO RETROATTIVO, MEDIANTE NORMA AUTOQUALIFICATA INTERPRETATIVA, DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL' E.N.P.A.V. - CONSEGUENTE NULLITA' DI DIRITTO DEI PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE GIA' ADOTTATI E OBBLIGATORIETA' DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI, ANCHE PER IL PERIODO PREGRESSO - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI, DI TUTELA DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non viola il principio della riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali, di cui all' art. 23, Cost., l' art. 11, ventiseiesimo comma, l. n. 537 del 1993, nella parte in cui - con disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, primo comma, l. n. 136 del 1991, ma in realta' innovativa - ripristina retroattivamente l' obbligo di iscrizione all' E.N.P.A.V. per i veterinari iscritti all'Albo, ma impegnati in attivita' di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, i quali avevano optato per la cancellazione da tale Ente, con conseguente nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione gia' adottati e obbligatorieta' al versamento dei contributi pregressi. La censura, infatti, e' testualmente esplicata solo in riferimento alla capacita' contributiva del veterinario (obligatoriamente) assicurato e quindi con riferimento al solo art. 53, Cost., profilo in ordine al quale e' gia' stata ritenuta l' infondatezza con precedente decisione, mentre la prescritta riserva di legge risulta, comunque, rispettata. L' obbligatorieta' di detta iscrizione non si pone peraltro in contrasto ne' con la tutela dell' autonomia privata (art. 41, primo comma, Cost.), essendo giustificata dal fine di assicurare la garanzia previdenziale di tutti gli iscritti ne' con il principio di buon andamento della P.A. (art. 97, Cost.), poiche' essa non e' senza causa e poiche' il veterinario iscritto ha comunque diritto alle prestazioni erogate dall' Ente medesimo ne', infine - pur prescindendo dalla sua attinenza - con il diritto alla tutela della proprieta' privata (art. 42, secondo e terzo comma), in considerazione dell'esigenza della tutela previdenziale della categoria. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 23, 41, primo comma, 97, 42, secondo e terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537). - S. n. 88/1995. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte