Ordinanza 255/1995 (ECLI:IT:COST:1995:255)
Massima numero 21578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21577


Titolo
ORD. 255/95 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - CONFLITTO NEGATIVO TRA PROCURATORE GENERALE, CHE HA AVOCATO IL PROCEDIMENTO DELEGANDO POI PER L'ATTIVITA' DI UDIENZA UN MAGISTRATO DELL'UFFICIO AVVOCATO, E PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - CONSEGUENTE MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - SITUAZIONE PATOLOGICA ESTRANEA AL SISTEMA PROCESSUALE E NON SUSCETTIBILE DI APPREZZAMENTO IN SEDE DI GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA DELLA LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' trovare accoglimento la questione di costituzionalita' dell'art. 420, cod. proc. pen., in quanto non prevede un mezzo per porre rimedio alla mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato 'ad processum' ('recte', 'ad causam'), in base a una delega illegittima conferita al Procuratore della Repubblica presso il tribunale dal procuratore generale presso la corte d'appello a seguito di avocazione a norma dell'art. 412, comma 1, cod. proc. pen., cosi' da determinare una grave situazione non risolvibile con le attuali previsioni del codice di rito. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e' infatti regolata dalla "legge di ordinamento giudiziario", nel cui ambito trovano soluzione le questioni che, come quella in esame, devono restare confinate all'interno di situazioni patologiche estranee al sistema processuale e, quindi, insuscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di legittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 420 cod. proc. pen.). - Per il riferimento a situazioni patologiche insuscettibili di scrutinio di costituzionalita', v. O. n. 182/1992. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte