Ordinanza 257/1995 (ECLI:IT:COST:1995:257)
Massima numero 21674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/06/1995; Decisione del
13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Titolo
ORD. 257/95 A. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - DIRETTIVA DELLA LEGGE-DELEGA - CRITERIO DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE DEI REATI CON PENA MASSIMA FINO A QUATTRO ANNI OLTRE AD ALCUNI REATI ESPRESSAMENTE PREVISTI - SUFFICIENTE DETERMINATEZZA DI TALE CRITERIO.
ORD. 257/95 A. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - DIRETTIVA DELLA LEGGE-DELEGA - CRITERIO DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE DEI REATI CON PENA MASSIMA FINO A QUATTRO ANNI OLTRE AD ALCUNI REATI ESPRESSAMENTE PREVISTI - SUFFICIENTE DETERMINATEZZA DI TALE CRITERIO.
Testo
L'art. 2, n. 12, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede l'attribuzione alla cognizione per materia del pretore - sulla base della pena edittale e della qualita' del reato - di tutte le contravvenzioni e dei delitti punibili con la sola multa o con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonche' di altri delitti da indicare specificamente, delimita sufficientemente la discrezionalita' del legislatore delegato, tenuto anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti e delle ragioni e finalita' generali della delega. Nel definire in tal modo i criteri per la ripartizione della competenza per materia nel processo penale, il legislatore delegante ha tenuto conto della linea di tendenza volta ad aumentare il numero dei reati di competenza del pretore, considerando che nel nuovo processo e' venuto meno l'ostacolo costituito dal cumulo, nel pretore stesso, delle funzioni requirenti e giudicanti, sicche' il criterio generale della semplificazione ha consentito di ricorrere ragionevolmente alla snellezza e celerita' del processo pretorile per reati in relazione ai quali le indagini non siano con esso incompatibili. - V. massime B, C, D, E, F. red.: G. Conti
L'art. 2, n. 12, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede l'attribuzione alla cognizione per materia del pretore - sulla base della pena edittale e della qualita' del reato - di tutte le contravvenzioni e dei delitti punibili con la sola multa o con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonche' di altri delitti da indicare specificamente, delimita sufficientemente la discrezionalita' del legislatore delegato, tenuto anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti e delle ragioni e finalita' generali della delega. Nel definire in tal modo i criteri per la ripartizione della competenza per materia nel processo penale, il legislatore delegante ha tenuto conto della linea di tendenza volta ad aumentare il numero dei reati di competenza del pretore, considerando che nel nuovo processo e' venuto meno l'ostacolo costituito dal cumulo, nel pretore stesso, delle funzioni requirenti e giudicanti, sicche' il criterio generale della semplificazione ha consentito di ricorrere ragionevolmente alla snellezza e celerita' del processo pretorile per reati in relazione ai quali le indagini non siano con esso incompatibili. - V. massime B, C, D, E, F. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte