Ordinanza 257/1995 (ECLI:IT:COST:1995:257)
Massima numero 21675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/06/1995; Decisione del
13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Titolo
ORD. 257/95 B. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE ANCHE DEL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - DENUNCIATO ECCESSO NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 257/95 B. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE ANCHE DEL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - DENUNCIATO ECCESSO NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non eccede i principi e criteri direttivi della delega. Nell'attribuire al pretore, gia' competente secondo il criterio quantitativo della pena per il reato di truffa (art. 640, primo comma, del co dice penale), anche la competenza in ordine all'ipotesi di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, del codice penale) non irragionevolmente e' stata considerata prevalente, ai fini della semplificazione del processo, l'attrazione della competenza nell'ambito di quella gia' prevista per il reato base. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, C, D, E, F. red.: G. Conti
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non eccede i principi e criteri direttivi della delega. Nell'attribuire al pretore, gia' competente secondo il criterio quantitativo della pena per il reato di truffa (art. 640, primo comma, del co dice penale), anche la competenza in ordine all'ipotesi di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, del codice penale) non irragionevolmente e' stata considerata prevalente, ai fini della semplificazione del processo, l'attrazione della competenza nell'ambito di quella gia' prevista per il reato base. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, C, D, E, F. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 12