Ordinanza 257/1995 (ECLI:IT:COST:1995:257)
Massima numero 21677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/06/1995; Decisione del
13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Titolo
ORD. 257/95 C. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE ANCHE DEL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - DEDOTTA MANCATA CORRETTA PREDETERMINAZIONE DEL GIUDICE NATURALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 257/95 C. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE ANCHE DEL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - DEDOTTA MANCATA CORRETTA PREDETERMINAZIONE DEL GIUDICE NATURALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge, giacche' tale principio richiede che la competenza degli organi giurisdizionali sia predeterminata e sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio mediante la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie, mentre non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneita' o qualificazione che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lette ra m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, D, E, E. Sul principio del giudice naturale v. S. n. 460/94; O. n. 130/95. red.: G. Conti
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge, giacche' tale principio richiede che la competenza degli organi giurisdizionali sia predeterminata e sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio mediante la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie, mentre non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneita' o qualificazione che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lette ra m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, D, E, E. Sul principio del giudice naturale v. S. n. 460/94; O. n. 130/95. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte