Ordinanza 257/1995 (ECLI:IT:COST:1995:257)
Massima numero 21678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21674  21675  21677  21679  21680


Titolo
ORD. 257/95 D. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE ANCHE DEL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - DEDOTTA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'attribuzione alla cognizione del pretore, anziche' a quella del tribunale, del delitto di truffa aggravata previsto dall'art. 640, secondo comma, del codice penale non e' in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, giacche' la difesa si svolge e si sviluppa in un complesso di presenze attive ed efficaci dell'imputato, che lo accompagnano in ogni stato e fase del processo, qualunque sia il giudice chiamato a decidere in base alla ripartizione delle competenze. Inoltre, nessuna violazione del diritto di difesa e' determinata dalla mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento dinanzi al pretore, essendo tra l'altro comunque consentita l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita', ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, E, F. Sul contenuto di diritto di difesa, v. S. n. 72/76. Sulla mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento pretorile, v. O. n. 22/95. red.: G. Conti x

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte