Ordinanza 257/1995 (ECLI:IT:COST:1995:257)
Massima numero 21679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  13/06/1995;  Decisione del  13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21674  21675  21677  21678  21680


Titolo
ORD. 257/95 E. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE ANCHE DEL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio di eguaglianza, non essendo irragionevole la determinazione della competenza dei diversi organi di giurisdizione, operata dal legislatore nell'ambito di valutazioni di natura politica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, D, F. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte