Ordinanza 257/1995 (ECLI:IT:COST:1995:257)
Massima numero 21680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/06/1995; Decisione del
13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Titolo
ORD. 257/95 F. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE ANCHE DEL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - MANIFESTA IN FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 257/95 F. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE ANCHE DEL REATO DI TRUFFA AGGRAVATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - MANIFESTA IN FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e quindi ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, D, E. V. S. nn. 428 e 376/93; O. nn. 275/94, 39/75. red.: G. Conti
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e quindi ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, D, E. V. S. nn. 428 e 376/93; O. nn. 275/94, 39/75. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte