Ordinanza 259/1995 (ECLI:IT:COST:1995:259)
Massima numero 21660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
13/06/1995; Decisione del
13/06/1995
Deposito del 16/06/1995; Pubblicazione in G. U. 21/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 259/95. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - PROROGA BIENNALE PREVISTA DA ART. 11, COMMA 2-BIS, DEL D.L. N. 333 DEL 1992 (CONV. CON MODIF. IN L. N. 359 DEL 1992) - INAPPLICABILITA' DELLA PROROGA IN CASO DI RITENUTA NECESSITA' DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO AD ALLOGGIO DEL PORTIERE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 259/95. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - PROROGA BIENNALE PREVISTA DA ART. 11, COMMA 2-BIS, DEL D.L. N. 333 DEL 1992 (CONV. CON MODIF. IN L. N. 359 DEL 1992) - INAPPLICABILITA' DELLA PROROGA IN CASO DI RITENUTA NECESSITA' DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO AD ALLOGGIO DEL PORTIERE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La destinazione di un immobile di proprieta' condominiale locato a terzi, ad alloggio del portiere, e' sicuramente estranea a quelle esigenze di tutela della persona umana e della famiglia che - come affermato dalla Corte - giustificano l'eccezione alla proroga biennale prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto- legge n. 333 del 1992. Pertanto - a parte che solo per avere erroneamente ravvisato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri del 25 maggio 1992 la fonte di un obbligo a garantire al lavoratore con mansioni di portiere l'alloggio, il giudice rimettente ha qualificato, nel caso, come necessita' la mera intenzione del locatore di dare all'immobile siffatta destinazione, e che tale presunta necessita' non e' stata comunque fatta valere nella forma della preventiva comunicazione ex art. 29, terzo comma, della legge n. 392 del 1978, ma soltanto dedotta nel corso di un procedimento di convalida in cui non e' stato neppure disposto il mutamento del rito - e' senz'altro da escludere che la contestata mancata estensione delle consentite eccezioni alla proroga biennale, all'ipotesi 'de qua' comporti violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359). - Sulle eccezioni da riconoscersi, in base ai principi della legislazione di settore, alla proroga biennale 'de qua', v. O. n. 226/1994. red.: S. Pomodoro
La destinazione di un immobile di proprieta' condominiale locato a terzi, ad alloggio del portiere, e' sicuramente estranea a quelle esigenze di tutela della persona umana e della famiglia che - come affermato dalla Corte - giustificano l'eccezione alla proroga biennale prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto- legge n. 333 del 1992. Pertanto - a parte che solo per avere erroneamente ravvisato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri del 25 maggio 1992 la fonte di un obbligo a garantire al lavoratore con mansioni di portiere l'alloggio, il giudice rimettente ha qualificato, nel caso, come necessita' la mera intenzione del locatore di dare all'immobile siffatta destinazione, e che tale presunta necessita' non e' stata comunque fatta valere nella forma della preventiva comunicazione ex art. 29, terzo comma, della legge n. 392 del 1978, ma soltanto dedotta nel corso di un procedimento di convalida in cui non e' stato neppure disposto il mutamento del rito - e' senz'altro da escludere che la contestata mancata estensione delle consentite eccezioni alla proroga biennale, all'ipotesi 'de qua' comporti violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359). - Sulle eccezioni da riconoscersi, in base ai principi della legislazione di settore, alla proroga biennale 'de qua', v. O. n. 226/1994. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte