Sentenza 260/1995 (ECLI:IT:COST:1995:260)
Massima numero 21721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21722  21723


Titolo
SENT. 260/95 A. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - SUSSISTENZA O MENO DEL CARATTERE DELLA "NOVITA'" - RICONOSCIMENTO - CRITERI.

Testo
Ai fini dell'art. 127 Cost. la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi come "non nuova" se le modifiche apportate in sede di riesame riguardano esclusivamente le disposizioni conseguenzialmente interessate dal rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo prive di significato normativo; deve, invece, considerarsi "nuova", se, pur restandosi nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sono state apportate modificazioni che comunque incidono su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio. - Giurisprudenza costante, a partire da S. n. 158/1988. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 3

Costituzione  art. 127  co. 4

Altri parametri e norme interposte